Sintesi della legge sull'Agenda digitale

Riprendo (parte del)la sintesi del decreto sull'Agenda digitale, convertito in legge dello Stato il 13 dicembre 2012, comparsa sul sito della Camera dei Deputati (link). [nb: ho rimosso le parti non strettamente riferite all'ambito della digitalizzazione e innovazione del paese.]

Per quanto concerne l’attuazione dell’Agenda digitale italiana si segnalano:
  • l’articolo 5 amplia l’obbligo di utilizzare la posta elettronica certificata da parte delle imprese e dei professionisti;
  • l’articolo 9 introduce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere disponibili i dati pubblici in formato aperto; [a tal proposito vedi nuovi testi dell'art. 68 CAD e dell'art. 52 CAD]
  • l’articolo 10 intende accelerare il processo di dematerializzazione delle procedure amministrative attraverso l’istituzione del fascicolo personale dello studente universitario;
  • l’articolo 11 prevede che, a decorrere dall’anno scolastico 2013-2014 (ovvero, per le scuole del primo ciclo, dall’anno scolastico 2014-2015) nelle scuole sarà possibile adottare libri di testo in versione esclusivamente digitale oppure abbinata alla versione cartacea;
  • l’articolo 12 prevede l’istituzione (fin qui regolata solo da linee guida elaborate in seno alla Conferenza Stato-regioni) del fascicolo sanitario elettronico;
  • l’articolo 13 prevede la graduale sostituzione del formato cartaceo con quello elettronico per le prescrizioni mediche e consente la conservazione delle cartelle cliniche esclusivamente in forma digitale;
  • l’articolo 14 autorizza la spesa di 150 milioni di euro per il 2013, per il completamento del Piano nazionale banda larga nell’intero territorio nazionale nonché la semplificazione delle procedure e delle autorizzazioni delle operazioni di scavo per le infrastrutture a banda larga e ultralarga;
  • l’articolo 15 estende l’obbligo di consentire pagamenti elettronici alle imprese pubbliche, in particolare agli operatori che erogano o gestiscono servizi pubblici, con esclusione, però, delle Agenzie fiscali;
  • l’articolo 16 incentiva le comunicazioni e le notificazioni per via telematica nel settore della giustizia;
  • l’articolo 19 attribuisce all’Agenzia per l’Italia digitale il compito di promuovere la definizione e lo sviluppo di grandi progetti strategici;
  • l’articolo 20 reca disposizioni in materia di “comunità intelligenti” da intendersi come comunità nel cui territorio le tecnologie dell’informazione vengono usate consapevolmente per migliorare la qualità della vita e del lavoro degli abitanti.
Di particolare rilievo sono poi le misure previste per accrescere la competitività del Paese. Tra queste:
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  • gli articolo 25, 26, 27, 27-bis, 28, 29, 30 e 31 definiscono un particolare regime giuridico di vantaggio per le imprese start-up innovativa, che si caratterizzano per una prevalenza di spesa destinata alla ricerca e allo sviluppo al fine di sviluppare servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e per l'incubatore di start-up innovativa, inteso come società che offre servizi per la nascita delle stesse start up. In particolare sono previste deroghe al diritto societario (stabilendo, ad esempio, l'estensione di dodici mesi del periodo di c.d. "rinvio a nuovo" delle perdite, la disapplicazione della disciplina in materia di società di comodo e in perdita sistemica), l'esenzione da imposizione fiscale e da oneri contributivi di parte del reddito di lavoro derivante agli amministratori e dipendenti, l'applicazione del credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati, nonché incentivi fiscali a favore di coloro che investono nel capitale sociale di imprese "stat up innovative";
  • [...]

Ora si attende il testo completo in Gazzetta Ufficiale.
Per avere un'idea complessiva della riforma, è necessario leggere il testo del decreto integrandolo con gli emendamenti apportati in sede di conversione in legge.

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