Il monopolio SIAE è legittimo? Se ne occupa la Corte di Giustizia UE

Il tema del cosiddetto monopolio SIAE è uno dei leitmotiv in materia di diritto d'autore e ogni tanto si ripresenta. Nei giorni scorsi è stata pubblicata una sentenza della CGUE che, pur non occupandosi direttamente del contesto italiano bensì di quello ceco (il caso vede infatti protagoniste la OSA, ente di gestione collettiva della Repubblica Ceca, e un istituto termale della località Mariánské Lázně), fornisce alcune indicazioni interpretative utili a comprendere se una situazione di "monopolio" (più propriamente "esclusiva") come quella prevista a favore di SIAE dall'art. 180 della legge 633/41 sia o meno compatibile con il diritto dell'Unione Europea.
La risposta della Corte è stata in sostanza: "sì, è compatibile; ma solo a certe condizioni". E' essenziale cioè che l'ente di gestione collettiva che esercita in regime di esclusiva non applichi tariffe sensibilmente più elevate di quelle praticate negli altri Stati UE, purché il confronto dei livelli delle tariffe sia stato effettuato su base omogenea, e non pratichi prezzi eccessivi, privi di ogni ragionevole rapporto con il valore economico della prestazione fornita (si veda il punto 3 delle conclusioni della sentenza).
Dunque, come giustamente rileva Angelo Greco su LaLeggePerTutti, "ora la contesa si sposterà su un altro campo, ossia quello della verifica se le tariffe praticate dalle società di raccolta dei diritti d’autore siano davvero competitive o, invece, siano un abuso di posizione dominante. E la valutazione non potrà essere fatta in termini assoluti, ma avendo a riferimento la media pratica da tutta Europa. Come a dire: se tutte le società di gestione fanno cartello stabilendo un prezzo più o meno univoco, il problema di superare la “media” non si porrà mai…".
Per comprendere meglio il ragionamento effettuato dalla corte, si rimanda ad una lettura della sentenza. Riportiamo di seguito il testo integrale (fonte: sito curia.europa.eu).
[nota: il testo della news è tratto da www.rockit.it/siae-monopolio-legittimo-corte-giustizia-europea]

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SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) -- 27 febbraio 201 -- causa C‑351/12

«Direttiva 2001/29/CE – Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione – Nozione di “comunicazione al pubblico” – Diffusione di opere nelle stanze di un istituto termale – Effetti diretti delle disposizioni della direttiva – Articoli 56 TFUE e 102 TFUE – Direttiva 2006/123/CE – Libera prestazione dei servizi – Concorrenza – Diritto esclusivo di gestione collettiva dei diritti d’autore»

Nella causa C‑351/12, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Krajský soud v Plzni (Repubblica ceca), con decisione del 10 aprile 2012, pervenuta in cancelleria il 24 luglio 2012, nel procedimento
OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o.s.
contro
Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.,

LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, K. Lenaerts, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Quarta Sezione, M. Safjan, J. Malenovský e A. Prechal (relatore), giudici,
avvocato generale: E. Sharpston
cancelliere: M. Aleksejev, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 giugno 2013,
considerate le osservazioni presentate:
– per la OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o.s., da A. Klech e P. Vojíř, advokáti, nonché da T. Matějičný, in qualità di agente;
– per la Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s., da R. Šup, advokát;
– per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;
– per il governo tedesco, da T. Henze e J. Kemper, in qualità di agenti;
– per il governo ungherese, da Z. Fehér e K. Szíjjártó, in qualità di agenti;
– per il governo austriaco, da A. Posch, in qualità di agente;
– per il governo polacco, da B. Majczyna, M. Drwięcki, D. Lutostańska e M. Szpunar, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da P. Ondrůšek, I.V. Rogalski e J. Samnadda, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 novembre 2013,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 3 e 5 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10), dell’articolo 16 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36), nonché degli articoli 56 TFUE e 102 TFUE.

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o.s. (in prosieguo: l’«OSA»), un ente di gestione collettiva dei diritti d’autore sulle opere musicali, e la Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. (in prosieguo: la «Léčebné lázně»), società che gestisce un istituto privato di cure sanitarie che fornisce cure termali, in merito al pagamento di remunerazioni sui diritti d’autore relativi alla messa a disposizione di trasmissioni televisive o radiofoniche nelle camere di quest’ultimo.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3 Il considerando 23 della direttiva 2001/29 recita:
«La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d’autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti».

4 L’articolo 3 della direttiva 2001/29, rubricato «Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti», al suo paragrafo 1 dispone come segue:
«Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».

5 Ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/29, rubricato «Eccezioni e limitazioni»:
«(...)
2. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’articolo 2[, rubricato “Diritto di riproduzione”,] per quanto riguarda:
(...)
e) le riproduzioni di emissioni radiotelevisive effettuate da istituzioni sociali pubbliche che perseguano uno scopo non commerciale, quali ospedali o prigioni, purché i titolari dei diritti ricevano un equo compenso.
3. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti:
(...)
b) quando si tratti di un utilizzo a favore di portatori di handicap, sempreché l’utilizzo sia collegato all’handicap, non abbia carattere commerciale e si limiti a quanto richiesto dal particolare handicap;
(...)
5. Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi [2 e 3] sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare».
6 L’articolo 4 della direttiva 2006/123, rubricato «Definizioni», prevede quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) “servizio”: qualsiasi attività economica non salariata di cui all’articolo [57 TFUE] fornita normalmente dietro retribuzione;
(...)».
7 L’articolo 16 della direttiva 2006/123, rubricato «Libera prestazione di servizi», al paragrafo 1 dispone quanto segue:
«Gli Stati membri rispettano il diritto dei prestatori di fornire un servizio in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti.
(...)».
8 Ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2006/123, rubricato «Ulteriori deroghe alla libera prestazione di servizi»:
«L’articolo 16 non si applica:
(...)
11) ai diritti d’autore e diritti connessi (...)».

Diritto ceco

9 Ai sensi dell’articolo 23 della legge n. 121/2000 sul diritto d’autore (in prosieguo: la «legge sul diritto d’autore»), nella versione vigente all’epoca dei fatti di cui trattasi nel procedimento principale, l’effettuazione di un’emissione radiofonica o televisiva di un’opera è definita come la messa a disposizione dell’opera diffusa dalla radio o dalla televisione mediante un’apparecchiatura tecnicamente idonea a ricevere emissioni radiofoniche o televisive. Tuttavia, non è considerata come una radiodiffusione siffatta la messa a disposizione dell’opera ai pazienti nell’ambito della prestazione di cure sanitarie in istituti che le forniscono.

10 L’articolo 98 della legge sul diritto d’autore subordina l’esercizio della gestione collettiva dei diritti d’autore al rilascio di un’autorizzazione. Ai sensi del paragrafo 6, lettera c), di detto articolo, il ministero competente può rilasciare tale autorizzazione solo a condizione che non sia già stato autorizzato un altro soggetto per l’esercizio dello stesso diritto in relazione al medesimo oggetto di tutela e, se si tratta di un’opera, per l’esercizio dello stesso diritto in relazione al medesimo tipo d’opera.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11 L’OSA reclama dalla Léčebné lázně il pagamento dell’importo di 546 995 corone ceche (CZK), maggiorato di interessi di mora, per avere collocato nelle camere dei suoi centri termali, durante il periodo di cui trattasi, dal 1° maggio 2008 al 31 dicembre 2009, e senza aver stipulato un contratto di licenza con l’OSA, apparecchi televisivi e radiofonici mediante i quali sono state messe a disposizione dei suoi pazienti opere gestite dall’OSA. Secondo quest’ultima, l’articolo 23 della legge sul diritto d’autore, nella parte in cui stabilisce, in favore degli istituti di cura nell’ambito della prestazione di cure sanitarie, un’eccezione al pagamento delle remunerazioni per i diritti d’autore, contrasterebbe con la direttiva 2001/29.

12 La Léčebné lázně ritiene che ad essa si applichi l’eccezione prevista dal citato articolo 23 e si oppone all’argomento secondo cui tale disposizione contrasterebbe con la direttiva 2001/29. Essa aggiunge che, ove invece così fosse, tale direttiva non potrebbe essere invocata in una controversia tra privati.

13 Inoltre, la Léčebné lázně afferma che l’OSA abusa della sua posizione di monopolio sul mercato, poiché l’importo delle remunerazioni in base al tariffario di quest’ultima è sproporzionatamente alto rispetto alle remunerazioni richieste dagli enti di gestione collettiva dei diritti d’autore (in prosieguo: gli «enti di gestione») negli Stati limitrofi per la medesima modalità di utilizzo delle opere protette dal diritto d’autore, in tal modo pregiudicando la posizione della Léčebné lázně sul mercato e la sua competitività rispetto agli istituti termali situati negli Stati limitrofi. Il suo istituto sarebbe frequentato da clienti stranieri e riceverebbe anche il segnale di stazioni televisive e radiofoniche estere. Essa denuncia una restrizione alla libera circolazione dei servizi e fa valere il proprio interesse a stipulare un contratto di licenza con un ente di gestione collettiva di un altro Stato membro, che richiede diritti d’autore meno elevati.

14 In considerazione di quanto precede, il Krajský soud v Plzni (Corte regionale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la direttiva [2001/29] debba essere interpretata nel senso che è in contrasto con i suoi articoli 3 e 5 [e, in particolare, con il suo] articolo 5, paragraf[i] 2, lettera e), (...) 3, lettera b), e (...) 5[,] un’eccezione che non ammette la retribuzione degli autori per la comunicazione della loro opera, mediante emissioni televisive o radiofoniche a mezzo di un apparecchio televisivo o radiofonico, a pazienti nelle camere di un istituto termale, che è un soggetto imprenditoriale.
2) Se tali disposizioni relative all’utilizzo di un’opera menzionato nella direttiva abbiano un contenuto sufficientemente preciso e incondizionato da poter essere fatte valere dinanzi ai giudici nazionali, in una controversia tra privati, dagli enti di gestione (...), qualora uno Stato [membro] non abbia correttamente trasposto la direttiva [2001/29] nel proprio diritto interno.
3) Se gli articoli 56 TFUE e seguenti e l’articolo 102 [TFUE,] e di conseguenza l’articolo 16 della direttiva [2006/123,] debbano essere interpretati nel senso che ostano all’applicazione di una normativa nazionale che riserva l’esercizio della gestione collettiva dei diritti d’autore nel territorio dello Stato [membro] ad un unico gestore collettivo (monopolista) (...), e così facendo non consente al destinatario del servizio la libera scelta di un ente (...) di gestione di un altro Stato [membro]».

Sulla riapertura della fase orale del procedimento

15 Con atto depositato in cancelleria il 16 dicembre 2013, la Léčebné lázně ha chiesto alla Corte di disporre «misure di organizzazione del procedimento e mezzi istruttori», autorizzando la produzione di una sentenza del 14 maggio 2013 del Městský soud v Praze, allegata al suddetto atto. Con quest’ultimo, la Léčebné lázně ha chiesto inoltre la riapertura della fase orale del procedimento, con la motivazione che la suddetta sentenza sarebbe connessa alla terza questione posta dal giudice del rinvio e che, ad avviso della Léčebné lázně, i paragrafi 28 e 29 delle conclusioni dell’avvocato generale conterrebbero affermazioni errate.

16 In considerazione del suo contenuto, nell’attuale fase del procedimento occorre considerare il suddetto atto come una domanda di riapertura della fase orale del procedimento ai sensi dell’articolo 83 del regolamento di procedura della Corte.

17 Ai sensi di tale disposizione, la Corte può, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, disporre la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non ritenga di essere sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte abbia prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa debba essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti o gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

18 Al riguardo occorre innanzitutto rilevare che la prima questione posta dal giudice del rinvio, sulla quale vertono i paragrafi 28 e 29 delle conclusioni dell’avvocato generale, è stata ampiamente discussa dagli interessati dinanzi alla Corte. La Corte ritiene dunque di disporre di tutti gli elementi necessari per rispondere a detta questione.

19 Inoltre, per quanto concerne la decisione emessa dal Městský soud v Praze, quest’ultima non può essere considerata come un fatto nuovo tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte in merito alla terza questione posta dal giudice del rinvio.

20 Infine, non risulta alcuna deduzione secondo cui la presente causa debba essere decisa sulla base di un argomento che non è stato oggetto di discussione dinanzi alla Corte.

21 Di conseguenza, sentito l’avvocato generale, si deve respingere la domanda di riapertura della fase orale del procedimento.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

22 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro la quale esclude il diritto degli autori di autorizzare o di vietare la comunicazione delle loro opere, da parte di un istituto termale operante come un’impresa commerciale, mediante la distribuzione deliberata di un segnale nelle stanze dei pazienti di tale istituto a mezzo di un apparecchio televisivo o radiofonico. Inoltre, esso si chiede se l’articolo 5, paragrafi 2, lettera e), 3, lettera b), e 5, di tale direttiva sia tale da incidere sull’interpretazione di questa prima disposizione in un contesto siffatto.

23 Occorre in proposito rilevare che la direttiva 2001/29 persegue quale obiettivo principale la realizzazione di un livello elevato di protezione a favore degli autori, consentendo ai medesimi di ottenere un adeguato compenso per l’utilizzazione delle loro opere, in particolare in occasione di una comunicazione al pubblico. Ne consegue che la nozione di «comunicazione al pubblico» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva dev’essere intesa in senso ampio, come del resto espressamente affermato nel considerando 23 della medesima direttiva (sentenza del 7 marzo 2013, ITV Broadcasting e a., C‑607/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 20 nonché giurisprudenza ivi citata).

24 Orbene, come giustamente rilevato dall’OSA, dal governo ceco e dalla Commissione europea, si deve ritenere che un atto di «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 si realizzi qualora il titolare di un istituto termale, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, consenta ai propri clienti di accedere alle opere radiodiffuse mediante apparecchi televisivi o radiofonici, distribuendo nelle stanze dell’albergo il segnale ricevuto, portatore delle opere protette.

25 Infatti, anzitutto occorre intendere la nozione di «comunicazione» nel senso che essa ricomprende qualsiasi trasmissione delle opere protette, a prescindere dal mezzo o dal procedimento tecnico utilizzati (sentenza del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, Racc. pag. I‑9083, punto 193).

26 Pertanto, il titolare di un istituto termale procede ad una comunicazione qualora trasmetta deliberatamente opere protette, distribuendo volutamente un segnale a mezzo di ricevitori televisivi o radiofonici, nelle stanze dei pazienti di tale istituto [v., in tal senso, sentenze Football Association Premier League e a., cit., punto 196, nonché del 15 marzo 2012, Phonographic Performance (Ireland), C‑162/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 40].

27 Inoltre, occorre ricordare che la nozione di «pubblico» cui fa riferimento l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 riguarda un numero indeterminato di destinatari potenziali e comprende, peraltro, un numero di persone piuttosto considerevole (sentenza ITV Broadcasting e a., cit., punto 32).

28 Per quanto concerne, più in particolare, quest’ultimo criterio, occorre tener conto dell’effetto cumulativo che deriva dal fatto di mettere a disposizione opere presso destinatari potenziali. In proposito è rilevante, in particolare, sapere quante persone hanno accesso, contestualmente e in successione, alla medesima opera (sentenze del 7 dicembre 2006, SGAE, C‑306/05, Racc. pag. I‑11519, punto 39, nonché ITV Broadcasting e a., cit., punto 33).

29 Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 28 delle sue conclusioni, un istituto termale è idoneo ad ospitare, contestualmente e in successione, un numero indeterminato, ma piuttosto considerevole, di persone che possono ricevere trasmissioni nelle loro camere.

30 Contrariamente a quanto affermato dalla Léčebné lázně, la mera circostanza per cui i pazienti di un istituto termale vi siano alloggiati di norma per un periodo più lungo rispetto ai clienti di un albergo non è idonea a smentire la suddetta conclusione, dato che, attraverso gli effetti cumulativi che risultano dalla messa a disposizione di opere presso tali pazienti, quest’ultima è sempre suscettibile di interessare un numero di persone piuttosto considerevole.

31 Si deve parimenti ricordare che, per poter rientrare nella nozione di «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, occorre inoltre che l’opera radiodiffusa sia trasmessa ad un pubblico nuovo, vale a dire ad un pubblico che non sia stato preso in considerazione dagli autori delle opere protette nel momento in cui hanno autorizzato il loro utilizzo mediante la comunicazione al pubblico di origine (sentenza Football Association Premier League e a., cit., punto 197 nonché giurisprudenza ivi citata).

32 Orbene, proprio come i clienti di un albergo, i pazienti di un istituto termale costituiscono un siffatto pubblico nuovo. Infatti, l’istituto termale è l’organismo che interviene, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi pazienti l’accesso all’opera protetta. In assenza di questo intervento, tali pazienti non potrebbero, in via di principio, usufruire dell’opera diffusa (v., in tal senso, sentenza SGAE, cit., punti 41 e 42).

33 Ne consegue che la comunicazione, da parte di un istituto termale come quello di cui trattasi nel procedimento principale, di opere protette, mediante la distribuzione deliberata di un segnale a mezzo di ricevitori televisivi o radiofonici, nelle stanze dei pazienti di tale istituto costituisce una «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.

34 Questa interpretazione non è inficiata dall’argomento, sollevato dalla Léčebné lázně, secondo cui un atto di comunicazione come quello di cui trattasi nel procedimento principale mostra le medesime caratteristiche di una comunicazione di opere protette, effettuata da un dentista nel suo studio dentistico e in merito alla quale la Corte ha giudicato, nella sentenza del 15 marzo 2012, SCF (C‑135/10, non ancora pubblicata nella Raccolta), che quest’ultima non rientra nella nozione di «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.

35 Al riguardo, è sufficiente osservare che i principi ricavati dalla citata sentenza SCF non sono rilevanti nella presente causa, poiché quella sentenza riguardava non già il diritto d’autore di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, bensì il diritto di natura compensativa degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi previsto dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61).

36 Poiché una comunicazione di opere protette come quella oggetto del procedimento principale costituisce una «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, la normativa nazionale deve prevedere, come risulta dalla formulazione di tale disposizione, un diritto esclusivo per gli autori di autorizzare o vietare siffatta comunicazione, salvo che quest’ultima rientri nell’ambito di un’eccezione o di una limitazione prevista dalla direttiva 2001/29.

37 Al riguardo occorre esaminare, in particolare, se l’articolo 5, paragrafi 2, lettera e), 3, lettera b), e 5, della suddetta direttiva, al quale il giudice del rinvio espressamente si richiama, possa fondare una simile eccezione o limitazione.

38 Innanzitutto, per quanto riguarda l’articolo 5, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2001/29, si deve rilevare che, come risulta dalla sua formulazione, detta disposizione si limita a fondare un’eccezione o una limitazione al diritto di riproduzione sancito all’articolo 2 della direttiva. Essa non può, pertanto, fondare un’eccezione o una limitazione al diritto esclusivo degli autori di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico delle loro opere, previsto all’articolo 3, paragrafo 1, della stessa direttiva.

39 Inoltre, per quanto concerne l’articolo 5, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2001/29, esso riconosce agli Stati membri la facoltà di disporre un’eccezione o una limitazione ai diritti di cui all’articolo 3 della medesima quando si tratti di un utilizzo a favore di portatori di handicap, sempreché l’utilizzo sia collegato all’handicap, non abbia carattere commerciale e si limiti a quanto richiesto da detto handicap. Orbene, nessun elemento risultante dal fascicolo sottoposto alla Corte permette di affermare che l’insieme delle condizioni previste dalla disposizione per prima menzionata siano soddisfatte in una fattispecie come quella di cui trattasi nel procedimento principale.

40 Infine, relativamente all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29, quest’ultimo non stabilisce eccezioni o limitazioni che gli Stati membri possano imporre ai diritti previsti, segnatamente, dall’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, ma si limita a precisare la portata delle eccezioni e delle limitazioni stabilite ai precedenti paragrafi di tale prima disposizione.

41 In considerazione di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro la quale esclude il diritto degli autori di autorizzare o di vietare la comunicazione delle loro opere, da parte di un istituto termale operante come un’impresa commerciale, mediante la distribuzione deliberata di un segnale nelle stanze dei pazienti di tale istituto a mezzo di un apparecchio televisivo o radiofonico. L’articolo 5, paragrafi 2, lettera e), 3, lettera b), e 5, della medesima direttiva non è tale da incidere su detta interpretazione.

Sulla seconda questione

42 Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che esso possa essere fatto valere da un ente di gestione in una controversia tra privati ai fini della disapplicazione della normativa di uno Stato membro contraria a tale disposizione.

43 A tal riguardo occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza, anche una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva volta a conferire diritti o a imporre obblighi ai singoli non può essere applicata in quanto tale nell’ambito di una controversia intercorrente esclusivamente tra privati (sentenza del 15 gennaio 2014, Association de médiation sociale, C‑176/12, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

44 Tuttavia, la Corte ha statuito che un giudice nazionale cui venga sottoposta una controversia intercorrente esclusivamente tra privati deve, quando applica le norme del diritto interno, prendere in considerazione l’insieme delle norme del diritto nazionale ed interpretarle, per quanto possibile, alla luce del testo e della finalità di tale direttiva per giungere a una soluzione conforme all’obiettivo perseguito da quest’ultima (v., in tal senso, sentenza Association de médiation sociale, cit., punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

45 Nondimeno, la Corte ha precisato che tale principio di interpretazione conforme del diritto nazionale conosce taluni limiti. In tal senso, l’obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una direttiva nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme pertinenti del diritto interno trova un limite nei principi generali del diritto e non può servire a fondare un’interpretazione contra legem del diritto nazionale (sentenza Association de médiation sociale, cit., punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

46 Peraltro, atteso che, facendo riferimento alla sentenza del 12 luglio 1990, Foster e a. (C‑188/89, Racc. pag. I‑3313), il giudice del rinvio si interroga, nell’ambito della motivazione della sua seconda questione, sulla vera natura di un ente di gestione quale l’OSA, occorre aggiungere che neppure un tale ente di gestione potrebbe invocare l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 al fine di disapplicare la normativa di uno Stato membro contraria a tale disposizione, qualora la stessa società dovesse essere considerata come un’emanazione dello Stato.

47 Infatti, se così fosse, la situazione, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, non sarebbe quella di un singolo che invoca l’effetto diretto della disposizione di una direttiva nei confronti dello Stato membro, bensì l’inverso. Orbene, ai sensi di una costante giurisprudenza, una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti (sentenza del 24 gennaio 2012, Dominguez, C‑282/10, non ancora pubblicata alla Raccolta, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

48 In considerazione di quanto precede, alla seconda questione occorre rispondere dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che non può essere fatto valere da un ente di gestione in una controversia tra privati ai fini della disapplicazione della normativa di uno Stato membro contraria a tale disposizione. Il giudice cui venga sottoposta una tale controversia è tuttavia obbligato ad interpretare la suddetta regolamentazione, per quanto possibile, alla luce del testo e della finalità della medesima disposizione per giungere a una soluzione conforme all’obiettivo perseguito da quest’ultima.

Sulla terza questione

Sulla ricevibilità

49 L’OSA nonché i governi ceco e austriaco esprimono dubbi in ordine alla ricevibilità della terza questione. Infatti, dalla decisione di rinvio non risulterebbe che la Léčebné lázně abbia cercato di stipulare un accordo con un ente di gestione stabilito in un altro Stato membro. Analogamente, la risposta alla terza questione non avrebbe alcuna influenza sull’esito del procedimento principale. Quale che sia tale risposta, essa non potrebbe esonerare la Léčebné lázně dall’obbligo di versare all’OSA il diritto compensativo di cui trattasi.

50 In proposito occorre ricordare che una domanda di pronuncia pregiudiziale formulata da un giudice nazionale può essere dichiarata irricevibile solo quando sia palese che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non abbia alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto della causa principale, quando il problema sia di natura teorica o quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v., in particolare, sentenza del 29 marzo 2012, Belvedere Costruzioni, C‑500/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).

51 Orbene, dalla decisione di rinvio risulta che la Léčebné lázně invoca le disposizioni oggetto della terza questione sottoposta dal giudice del rinvio per opporsi al carattere asseritamente troppo elevato delle remunerazioni richieste dall’OSA rispetto a quelle richieste dagli enti di gestione negli Stati limitrofi.

52 In tale contesto, non appare in modo manifesto che la terza questione non abbia alcun rapporto con l’effettività o con l’oggetto del procedimento principale o che la questione sia di tipo ipotetico.

53 Pertanto, la terza questione è ricevibile.

Nel merito

54 Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 16 della direttiva 2006/123 nonché gli articoli 56 TFUE e/o 102 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che riservi l’esercizio della gestione collettiva dei diritti d’autore relativi a talune opere protette, nel proprio territorio, ad un unico ente di gestione e così facendo impedisca all’utilizzatore di tali opere, quale l’istituto termale di cui trattasi nel procedimento principale, di beneficiare dei servizi forniti da un ente di gestione stabilito in un altro Stato membro.

55 L’OSA contesta che la suddetta normativa impedisca a un utilizzatore di opere protette, quale l’istituto termale di cui trattasi nel procedimento principale, di beneficiare dei servizi forniti da un ente di gestione stabilito in un altro Stato membro.

56 Tuttavia, la Corte non è competente a pronunciarsi su tale aspetto. Infatti, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza (sentenza del 22 giugno 2010, Melki e Abdeli, C‑188/10 e C‑189/10, Racc. pag. I‑5667, punto 27 nonché giurisprudenza ivi citata).

– Osservazioni preliminari

57 Atteso che sia l’articolo 16 della direttiva 2006/123 sia gli articoli 56 TFUE e seguenti riguardano la libera prestazione di servizi, occorre verificare se un ente di gestione quale l’OSA possa essere considerato un fornitore di servizi nei confronti di un utilizzatore di opere protette, quale l’istituto termale di cui trattasi nel procedimento principale. L’OSA e i governi che hanno sottoposto osservazioni alla Corte ritengono che la risposta sia negativa.

58 Al riguardo si deve rilevare che, come risulta dall’articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/123, la nozione di «servizio» ai sensi della medesima direttiva coincide con quella fornita dall’articolo 57 TFUE.

59 Orbene, le attività degli enti di gestione sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli 56 TFUE e seguenti, relativi alla libera prestazione dei servizi (v., in tal senso, sentenze del 25 ottobre 1979, Greenwich Film Production, 22/79, Racc. pag. 3275, punto 12; del 2 marzo 1983, GVL/Commissione, 7/82, Racc. pag. 483, punto 38, nonché del 20 ottobre 1993, Phil Collins e a., C‑92/92 e C‑326/92, Racc. pag. I‑5145, punto 24).

60 Ciò non vale soltanto riguardo al rapporto tra un ente di gestione e un titolare di diritti d’autore, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto che precede, ma anche riguardo al rapporto tra un ente di gestione, quale l’OSA, e un utilizzatore di opere protette, quale l’istituto termale di cui trattasi nel procedimento principale.

61 Infatti, un simile ente di gestione agevola tale utilizzatore nell’ottenimento di un’autorizzazione per l’uso delle opere protette e nel versamento delle remunerazioni da quest’ultimo dovute ai titolari dei diritti d’autore, così che esso deve essere considerato un fornitore di servizi anche nei confronti dell’utilizzatore medesimo.

62 Peraltro, come giustamente rilevato dalla Commissione, poco importa a tal riguardo che detto ente di gestione sia remunerato, a fronte di tale servizio, dai titolari dei diritti d’autore oppure dall’utilizzatore di opere protette. Infatti, l’articolo 57 non prescrive che il servizio sia pagato da coloro che ne fruiscono (sentenza del 26 aprile 1988, Bond van Adverteerders e a., 352/85, Racc. pag. 2085, punto 16).

63 Ne consegue che un ente di gestione quale l’OSA dev’essere considerato, nei confronti di un utilizzatore di opere protette quale l’istituto termale di cui trattasi nel procedimento principale, fornitore di un «servizio» tanto ai sensi dell’articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/123, quanto ai sensi dell’articolo 57 TFUE.

– Sull’interpretazione dell’articolo 16 della direttiva 2006/123

64 Per quanto concerne la questione se l’articolo 16 della direttiva 2006/123 si applichi a un siffatto servizio, occorre anzitutto rilevare che, ai sensi dell’articolo 17, punto 11, di tale direttiva, il suddetto articolo 16 non si applica ai diritti d’autore e ai diritti connessi.

65 Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 64 delle sue conclusioni, dato che solo i servizi possono essere esclusi dall’ambito di applicazione dell’articolo 16 della direttiva 2006/123, l’articolo 17, punto 11, di tale direttiva deve essere inteso nel senso che esclude dall’ambito di applicazione della prima disposizione il servizio di cui al punto 63 della presente sentenza, avente ad oggetto diritti d’autore.

66 Ne consegue che l’articolo 16 della direttiva 2006/123, non essendo applicabile, non osta ad una normativa come quella di cui trattasi nel procedimento principale.

– Sull’interpretazione dell’articolo 56 TFUE

67 Come risulta dalla decisione di rinvio, una normativa come quella di cui trattasi nel procedimento principale è tale da impedire a un istituto termale come quello di cui trattasi nel procedimento principale di beneficiare, in qualità di utilizzatore di opere protette, dei servizi di un ente di gestione stabilito in un altro Stato membro.

68 Poiché un servizio siffatto assume un carattere transfrontaliero, si applica l’articolo 56 TFUE (v., in tal senso, sentenza Bond van Adverteerders e a., cit., punto 15).

69 Ancora, dato che una normativa come quella di cui trattasi nel procedimento principale proibisce in concreto la fornitura di un siffatto servizio, essa costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi (v., in tal senso, sentenza Football Association Premier League e a., cit., punto 85).

70 Tale restrizione non può essere giustificata, salvo che essa risponda a ragioni imperative di interesse pubblico, sia idonea a garantire il conseguimento dello scopo di interesse pubblico da essa perseguito e non vada oltre quanto è necessario per il raggiungimento dello scopo medesimo (v., in particolare, sentenza Football Association Premier League e a., cit., punto 93).

71 Come giustamente rilevato dall’OSA, dai governi che hanno presentato osservazioni alla Corte nonché dalla Commissione, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale costituisce una simile ragione imperativa di interesse generale (v., in tal senso, sentenza Football Association Premier League e a., cit., punto 94 e giurisprudenza ivi citata).

72 Inoltre, una normativa come quella oggetto del procedimento principale, che, ai fini della gestione dei diritti d’autore relativi a una categoria di opere protette, accordi a un ente di gestione, quale l’OSA, un monopolio nel territorio dello Stato membro interessato, deve essere considerata come finalizzata a tutelare i diritti di proprietà intellettuale, dato che essa è idonea a consentire una gestione efficace di tali diritti nonché un controllo efficace del loro rispetto su tale territorio.

73 Per quanto riguarda la questione se una tale normativa non vada oltre quanto è necessario per il raggiungimento dell’obiettivo della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, occorre rilevare che, come risulta dalle osservazioni presentate alla Corte, una normativa del tipo in esame nel procedimento principale si inserisce nel contesto di una protezione territorializzata dei diritti d’autore, di cui fanno parte anche i contratti di rappresentanza reciproca.

74 Mediante tali contratti, stipulati fra loro dagli enti di gestione, questi ultimi si attribuiscono reciprocamente il diritto di concedere, sul territorio di rispettiva competenza, le autorizzazioni richieste per qualsiasi esecuzione pubblica di opere protette da diritti d’autore di membri degli altri enti e di subordinare dette autorizzazioni al rispetto di talune condizioni, in conformità alle leggi vigenti nel territorio di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del 13 luglio 1989, Tournier, 395/87, Racc. pag. 2521, punto 17, nonché Lucazeau e a., 110/88, 241/88 e 242/88, Racc. pag. 2811, punto 11).

75 In proposito, la Corte ha già affermato che i contratti di rappresentanza reciproca tra gli enti di gestione mirano, in particolare, a consentire a questi ultimi di avvalersi, per la tutela del loro repertorio in un altro Stato, dell’organizzazione istituita dall’ente di gestione che vi esercita le sue attività, senza essere costretti ad aggiungere a tale organizzazione reti proprie di contratti con gli utilizzatori e controlli propri in loco (v., in tal senso, citate sentenze Tournier, punto 19, nonché Lucazeau e a., punto 13).

76 Orbene, le osservazioni presentate alla Corte non hanno dimostrato, riguardo a una comunicazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, l’esistenza, nello stato attuale del diritto dell’Unione, di un metodo che consenta di raggiungere lo stesso livello di tutela dei diritti d’autore, diverso da quello fondato su una tutela e quindi anche su un controllo territorializzato di tali diritti, nell’ambito del quale si inscrive una normativa come quella oggetto del procedimento principale.

77 Del resto, la discussione dinanzi alla Corte ha dimostrato che, laddove si consentisse a un utilizzatore di opere protette, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, di scegliere liberamente un qualsiasi ente di gestione stabilito nel territorio dell’Unione al fine di ottenere l’autorizzazione per l’utilizzo delle opere e di pagare le remunerazioni da esso dovute, si determinerebbero, allo stadio attuale del diritto dell’Unione, rilevanti problemi di controllo riguardanti l’utilizzo di tali opere e il pagamento delle remunerazioni dovute.

78 In tale contesto, non si può ritenere che una normativa come quella oggetto del procedimento principale, in quanto impedisce a un utilizzatore di opere protette, quale l’istituto termale di cui trattasi nel procedimento principale, di beneficiare dei servizi forniti da un ente di gestione stabilito in un altro Stato membro, vada oltre quanto è necessario per il raggiungimento dell’obiettivo della tutela dei diritti d’autore.

79 In considerazione di quanto precede, l’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa di questo tipo.

– Sull’interpretazione dell’articolo 102 TFUE

80 Occorre premettere, in primo luogo, che un ente di gestione quale l’OSA costituisce una società alla quale si applica l’articolo 102 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 21 marzo 1974, BRT e Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs, detta «BRT II», 127/73, Racc. pag. 313, punti 6 e 7).

81 In secondo luogo, l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, che contiene norme speciali applicabili alle imprese incaricate, in particolare, della gestione di servizi d’interesse economico generale, non osta all’applicazione dell’articolo 102 TFUE a un ente di gestione quale l’OSA. Infatti, un simile ente di gestione, cui lo Stato non ha affidato alcun compito e che amministra interessi privati, anche se si tratta di diritti di proprietà intellettuale tutelati dalla legge, non è idoneo a rientrare nell’ambito di applicazione di tale prima disposizione (v., in tal senso, citate sentenze BRT II, punto 23, e GVL/Commissione, punto 32).

82 Per contro, una normativa come quella oggetto del procedimento principale è tale da rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 106, paragrafo 1, TFUE. Difatti, una normativa di questo tipo comporta l’effetto di accordare a un ente di gestione come l’OSA diritti esclusivi riguardo alla gestione dei diritti d’autore relativi a una certa categoria di opere protette nel territorio dello Stato membro interessato, in tal modo impedendo ad altre imprese di esercitare l’attività economica di cui trattasi nello stesso territorio (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2001, Ambulanz Glöckner, C‑475/99, Racc. pag. I‑8089, punto 24).

83 Riguardo all’interpretazione dell’articolo 102 TFUE in un siffatto contesto, secondo giurisprudenza costante, il semplice fatto di creare una posizione dominante mediante l’attribuzione di diritti esclusivi ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, TFUE non è, di per sé, incompatibile con tale primo articolo. Uno Stato membro viola i divieti sanciti da queste due disposizioni solo quando l’impresa di cui trattasi sia indotta, con il mero esercizio di diritti speciali o esclusivi che le sono attribuiti, a sfruttare abusivamente la sua posizione dominante, o quando tali diritti siano idonei a creare una situazione in cui l’impresa è indotta a commettere tali abusi (sentenza del 3 marzo 2011, AG2R Prévoyance, C‑437/09, Racc. pag. I‑973, punto 68 e giurisprudenza ivi citata).

84 Pertanto, il semplice fatto che uno Stato membro, ai fini della gestione dei diritti d’autore relativi a una categoria di opere protette, accordi a un ente di gestione, quale l’OSA, un monopolio nel territorio del medesimo Stato membro non contrasta, di per sé, con l’articolo 102 TFUE.

85 Tuttavia, come risulta dalla decisione di rinvio, la terza questione mira a consentire al giudice del rinvio di pronunciarsi sull’argomento dedotto dalla Léčebné lázně nell’ambito del procedimento principale, secondo cui le remunerazioni richieste dall’OSA sono sproporzionatamente elevate rispetto a quelle richieste dagli enti di gestione negli Stati limitrofi.

86 Al riguardo occorre dichiarare che un ente di gestione quale l’OSA, che disponga di un monopolio ai fini della gestione, nel territorio di uno Stato membro, dei diritti d’autore relativi a una categoria di opere protette, detiene una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato interno ai sensi dell’articolo 102 TFUE (v., in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2008, Kanal 5 e TV 4, C‑52/07, Racc. pag. I‑9275, punto 22).

87 Orbene, se dovesse accadere che un tale ente di gestione imponga, per i servizi da esso prestati, tariffe sensibilmente più elevate di quelle praticate negli altri Stati membri e qualora il raffronto dei livelli delle tariffe sia stato effettuato su base omogenea, tale differenza dovrebbe essere considerata come l’indizio di un abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE. In questo caso, spetterebbe all’ente di gestione di cui trattasi giustificare la differenza basandosi sulle diversità obiettive tra la situazione dello Stato membro interessato e quella prevalente in tutti gli altri Stati (v., in tal senso, precitate sentenze Tournier, punto 38, nonché Lucazeau e a., punto 25).

88 Analogamente, un siffatto abuso potrebbe consistere nel praticare un prezzo eccessivo, privo di ogni ragionevole rapporto con il valore economico della prestazione fornita (sentenza Kanal 5 e TV 4, cit., punto 28).

89 Inoltre, qualora un abuso siffatto dovesse sussistere e qualora fosse imputabile alla normativa applicabile a tale ente di gestione, la suddetta normativa sarebbe contraria agli articoli 102 TFUE e 106, paragrafo 1, TFUE, come si evince dalla giurisprudenza citata al punto 83 della presente sentenza.

90 Spetta al giudice del rinvio verificare se una simile situazione sussista, eventualmente, nella fattispecie oggetto del procedimento principale.

91 In considerazione di tutto quanto precede, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 16 della direttiva 2006/123 nonché gli articoli 56 TFUE e 102 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che riservi l’esercizio della gestione collettiva dei diritti d’autore relativi a talune opere protette, nel proprio territorio, ad un unico ente di gestione e, così facendo, impedisca all’utilizzatore di tali opere, quale l’istituto termale di cui trattasi nel procedimento principale, di beneficiare dei servizi forniti da un ente di gestione stabilito in un altro Stato membro.

92 Tuttavia, l’articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che costituiscono indizi di un abuso di posizione dominante il fatto che il suddetto ente di gestione imponga, per i servizi da esso prestati, tariffe sensibilmente più elevate di quelle praticate negli altri Stati membri, purché il confronto dei livelli delle tariffe sia stato effettuato su base omogenea, o il fatto che pratichi prezzi eccessivi, privi di ogni ragionevole rapporto con il valore economico della prestazione fornita.

Sulle spese

93 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1) L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro la quale esclude il diritto degli autori di autorizzare o di vietare la comunicazione delle loro opere, da parte di un istituto termale operante come un’impresa commerciale, mediante la distribuzione deliberata di un segnale nelle stanze dei pazienti di tale istituto a mezzo di un apparecchio televisivo o radiofonico. L’articolo 5, paragrafi 2, lettera e), 3, lettera b), e 5, della medesima direttiva non è tale da incidere su detta interpretazione.

2) L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che non può essere fatto valere da un ente di gestione collettiva dei diritti d’autore in una controversia tra privati ai fini della disapplicazione della normativa di uno Stato membro contraria a tale disposizione. Il giudice cui venga sottoposta una tale controversia è tuttavia obbligato ad interpretare la suddetta regolamentazione quanto più possibile alla luce del testo e della finalità della medesima disposizione per giungere a una soluzione conforme all’obiettivo perseguito da quest’ultima.

3) L’articolo 16 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché gli articoli 56 TFUE e 102 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che riservi l’esercizio della gestione collettiva dei diritti d’autore relativi a talune opere protette, nel proprio territorio, ad un unico ente di gestione collettiva dei diritti d’autore e, così facendo, impedisca all’utilizzatore di tali opere, quale l’istituto termale di cui trattasi nel procedimento principale, di beneficiare dei servizi forniti da un ente di gestione stabilito in un altro Stato membro.
Tuttavia, l’articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che costituiscono indizi di un abuso di posizione dominante il fatto che il suddetto ente di gestione imponga, per i servizi da esso prestati, tariffe sensibilmente più elevate di quelle praticate negli altri Stati membri, purché il confronto dei livelli delle tariffe sia stato effettuato su base omogenea, o che pratichi prezzi eccessivi, privi di ogni ragionevole rapporto con il valore economico della prestazione fornita.

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