Parere del Ministero dell'Interno sull'interpretazione della norma che semplifica i piccoli spettacoli

Ministero dell’Interno – Ufficio per gli Affari Polizia Amministrative e Sociale Protocollo : 5571PASIU1003625113500.A(8) Data: 2770212014 Classifica: 13500A(8)
OGGETTO: Spettacoli dal vivo di portata minore — Richiesta di parere sull’interpretazione del D.L. 8.8.2013, n. 91, art. 7, c. 8-bis, recante modifica degli art. 68 e 69 TULPS
AL COMUNE DI RAVENNA – Servizio SUAP ed attività economiche (Rif n.P.G. 12048/20)4 del 30.1.2014)7. e per conoscenza ALLA PREFETTURA DI  RAVENNA

Si fa riferimento alla nota sopraindicata, con la quale viene chiesto l’avviso di questo Ministero in ordine all’interpretazione dell’art. 7 del D.L. sopra indicato, che ha sostituito le licenze previste dagli artt. 68 e 69 del TULPS con una segnalazione certificata di inizio attività, da presentarsi allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo del Comune, per gli ‘eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio.
Le questioni poste concernono, in particolare:
1. la precisazione della nozione di 'evento';
2. la necessita o meno della verifica di agibilità del locale o del luogo in cui l’evento è destinato a svolgersi, ovvero la sostituibilità dell’agibilità con una asseverazione di un tecnico abilitato ovvero, anche, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli am. 46 e 47 del DPR 445/2000.
Premesso che sulla modifica normativa in questione lo scrivente Ufficio ha sollevato vive riserve sotto vari profili già nella fase del suo esame parlamentare, in ordine al primo quesito si osserva che il riferimento al termine ‘eventi’, contenuto in entrambe le nuove disposizioni introdotte agli artt. 68 e 69 TULPS, non possa che riferirsi – ai fini della sostituzione della licenza di polizia con la s.c.i.a. – a tutti gli spettacoli ed i trattenimenti pubblici ‘dai vivo’ che rientrino nel campo di applicazione dei due articoli, precisato nel primo periodo di ciascuno di essi, e che abbiano lo svolgimento e la partecipazione massima corrispondenti alle nuove previsioni.
Quanto a tale misura massima, nella laconicità del dato normativa, si è dell’avviso che debba farsi riferimento non alla effettiva partecipazione prevista o prevedibile all’evento, bensì alla oggettiva capienza dell’impianto o del luogo nel quale esso è destinato a svolgersi, secondo un principio comune in tema di pubblici spettacoli (v. gli arti, 141, c. 2 e 142, u.c., Reg. TULPS, approvato con RD. 6.5.1940, n. 635).
Laddove l’evento sia destinato a svolgersi all’aperto, -la capienza massima può essere determinata, previa una chiara delimitazione dell’area destinata all’allestimento, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell’Interno del 19.8.1996, recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”, come modificato dal D.M. 6.3.2001 in relazione “agli spettacoli e trattenimenti occasionali svolti all’interno di impianti sportivi, nonché all’affollamento delle sale da ballo e discoteche”. In ordine al secondo quesito e alle ipotesi di soluzione ventilate da codesto Comune, si osserva – preliminarmente – che le ipotesi nelle quali è ammesso il ricorso alla dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà sono indicate in modo rigoroso, rispettivamente, dagli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/200. Nella fattispecie che qui interessa, invece, le nuove disposizioni si limitano a sostituire le licenze di cui agli artt. 68 e 69 TULPS con una segnalazione certificata di inizio attività, senza mutarne la disciplina sostanziale concernente i requisiti di sicurezza richiesti. D’altra parte, la disciplina generale della s.c.i.a. non prevede il superamento del regime dei requisiti e dei presupposti per il legittimo esercizio dell’attività prima sottoposta ad autorizzazione, bensì lo spostamento dei controlli dell’amministrazione competente ad un momento successivo all’avvio dell’attività medesima (anziché precedente). Pertanto, in linea teorica, la nuova norma non solo non ha inciso sui presupposti di sicurezza per la ‘pubblica incolumità richiesti dalla normativa in tema di pubblici spettacoli o intrattenimenti, ma neppure sulle verifiche richieste dalla legge, affidate alle commissioni di vigilanza ai sensi dell’art. 141 Reg. TULPS. E’ evidente, perciò, che tale segnalazione deve essere corredata dalla documentazione normalmente richiesta per il rilascio della licenza in relazione alle caratteristiche dell’allestimento proposto (ad es., ove siano installate attrazioni dello spettacolo viaggiante, la Licenza ex art. 69 TULPS di ciascuna di esse, l’attestazione di avvenuta registrazione e rilascio del codice identificativo, la documentazione relativa al collaudo periodico, il libretto dell’attrazione aggiornato, l’assicurazione, la dichiarazione di corretto montaggio, ecc.), Naturalmente, la circostanza che l’evento debba concludersi il giorno stesso del suo inizio e, dunque, in pratica, a poche ore di distanza dalla presentazione della s.c,i.a, rende di fatto assai problematica la tempestiva esecuzione delle verifiche della commissione stessa, che nel migliore dei casi potrebbero svolgersi solo ad evento già. in corso. Quanto alla ‘asseverazione di un tecnico abilitato’, ferma restando la necessità che la s.c.i.a. sia corredata da ogni documentazione e dichiarazione idonea ad attestare la sicurezza dell’allestimento e la piena assunzione di responsabilità in capo all’organizzatore, si rappresenta che essa è richiesta dall’art. 141, c. 2, Reg. TULPS in sostituzione dei controlli e delle verifiche di competenza delle CCVLPS solo in relazione ai locali e agli impianti con capienza complessiva fino a 200 persone, dunque in :relazione ad una fattispecie non corrispondente a quella degli ‘spettacoli dal vivo di portata minore’ cui hanno riguardo le disposizioni qui in esame.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO

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